Giudice sportivo: chiusa la curva del Latina e squalifica con ammenda per Carriero

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Tramite il comunicato ufficiale n. 23/DIV del 14 settembre, il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e del 14 settembre 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA AVELLINO – LATINA
Il Giudice Sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di
Lega, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del
Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando
il verso della scimmia “HU HU HU” nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoute nel momento in
cui riceveva il pallone.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità
(secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche
in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di
Lega.
Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del
numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale pressoché totale di
coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in
esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già
specificata.

P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società Latina con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori
denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori.

Mentre per quanto riguarda il cartellino rosso rimediato da Carriero nel corso del primo tempo, il giudice sportivo ha deciso per:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000.00
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una
forte manata al collo durante un contrasto nel corso del quale veniva trattenuto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva,
considerata la dinamica della condotta e la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.



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