A seguito dell’ istanza di chiarimenti presentata da ConfCommercio Ariano Irpino, in data odierna il vice-prefetto vicario dott.essa Silvana D’Agostino, supportato dal parere del dirigente dell’ufficio tributi il dott. Generoso Ruzza, ci ha comunicato quanto segue:
Il Mef è intervenuto sulla scadenza per la proroga Imu 2020. Nella risoluzione del 5 giugno 2020 n.5/d il Ministero delle Finanze dá il via libera ai Comuni di decidere per l’Imu in scadenza a giugno 2020 una proroga, ma delimita i limiti e le condizioni di suddetta proroga Imu. I Comuni possono disporre una proroga della scadenza Imu 2020 solo per quanto riguarda la quota Imu di propria competenza. Come si legge nel documento, infatti, la facoltà del Comune di decretare una proroga della scadenza Imu può essere “legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria“.
Lo stesso principio, si legge nella risoluzione “porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva. Si rammenta, infatti, che il comma 753 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”.
Per quanto riguarda la proroga dell’Imu 2020, “la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni. Del resto, occorre evidenziare che proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti”.
Un altro punto che riguarda la proroga della scadenza dell’acconto Imu 2020 è la possibilità di cancellare le sanzioni per un eventuale pagamento in ritardo. Anche su questo tema, il Mef è categorico, e sancisce l’impossibilità di cancellare sanzioni e interessi per un mancato pagamento della scadenza di giugno 2020 dell’Imu. “In merito, poi, alla possibilità – sempre prospettata nei quesiti in oggetto, in alternativa al differimento del termine – di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni innanzi riportate”.
“Occorre sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001”.
Per quanto riguarda la proroga della scadenza dell’acconto Imu 2020, nella mani dei Comuni rimani la possibilità di “introdurre agevolazioni, vale a dire ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge sulla base dei principi delineati dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la “possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”