“Nessuna condotta perturbatrice dell’affidamento se non esiste un segmento “concorrenziale”. Sono questi i motivi per cui nel novembre scorso i giudici della Sesta Sezione Penale, accogliendo il ricorso dell’avvocato Fabio Viglione (legale di Rds) e la memoria presentata dalla difesa di Filomena Smiraglia, il penalista Marco Campora, hanno confermato il no al sequestro di una somma di, 226mila euro per gli affidamenti legati all’evento Eurochocolate, negati già dal Gip e successivamente dal Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, dopo il ricorso della Procura, che aveva successivamente impugnato anche davanti alla Suprema Corte.
Il caso riguarda le presunte irregolarità legate alla sponsorizzazione di eventi da parte di RDS. Secondo le contestazioni della Procura, un accordo illecito avrebbe influenzato l’affidamento diretto di un servizio da parte del Comune, evitando il ricorso a procedure di gara pubblica. Tuttavia, già in aprile, il Gip Argenio aveva escluso la configurabilità di un reato in questa circostanza, ritenendo che non vi fosse stato alcun condizionamento di un processo realmente concorrenziale, poiché la scelta del contraente non prevedeva alcuna comparazione con altri operatori.
Nella sua ordinanza, Argenio aveva evidenziato che il reato di turbativa d’asta previsto dall’articolo 353-bis del Codice Penale si applica esclusivamente a condotte che alterano procedure competitive. La presunta collusione, invece, si sarebbe verificata in una fase preliminare, influenzando solo l’individuazione della modalità di affidamento e non il confronto tra potenziali concorrenti.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale del Riesame aveva confermato l’assenza di elementi per disporre misure cautelari nei confronti di RDS, rigettando la richiesta di sequestro preventivo e di interdizione dai contratti con la Pubblica Amministrazione. La Cassazione, ora, ha confermato in toto tale impostazione, ponendo la parola fine al tentativo della Procura di ribaltare le decisioni precedenti.