Moscati contro Comune, il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell’amministrazione ma nella sostanza lo accoglie. Un caso da manuale di diritto

0
5



La questione del suolo dell’ospedale Moscati di Avellino è un caso giudiziario, non politico. Dopo una sentenza del Tar e un pronunciamento del Consiglio di Stato punto e accapo: tocca all’arbitrato decidere. Il come si è arrivati di nuovo all’inizio della storia fa riflettere.

Ma andiamo con ordine.

Nel 1997 viene sottoscritto un accordo di programma con cui l’amministrazione comunale di Avellino, allora guidata dal sindaco Giuseppe Galasso, cede a titolo gratuito alla regione Campania, ovvero l’azienda ospedaliera, i terreni sui cui sorge oggi il Moscati. Ma nel 2022, per il Comune, il sindaco è Gianluca Festa, quell’accordo così com’è non è valido, per la mancanza di una delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.

E allora, il Moscati ricorre al Tar. Di contro il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: secondo l’accordo di programma, articolo 11, per la definizione di eventuali controversie che (fossero sorte) nella interpretazione ed esecuzione le parti avrebbero dovuto fare ricorso al procedimento di arbitrato rituale. Chiaro?

Sì, infatti il Tar dà ragione al Comune: il tribunale non può pronunciarsi per difetto di giurisdizione. Però è lo stesso Comune ad impugnare il pronunciamento del Tar, o meglio contesta in via precauzionale una parte della declaratoria. Nello specifico, Palazzo di città chiede al Consiglio di Stato di fare chiarezza sulle ulteriori considerazioni espresse dal Tar, anche quali premesse della decisione raggiunta. Premesse che, per il Comune, non dovrebbero essere suscettibili di acquisire forza di giudicato non potendo in alcun modo rilevare nel giudizio da svolgersi dinanzi al collegio munito di giurisdizione (all’arbitrato ndr) né recare alcun pregiudizio al Comune di Avellino.

Ora, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile per difetto d’interesse l’appello del Comune, facendo comunque nella sentenza alcune osservazioni essenziali, ovvero, inserendo “la considerazione, anch’essa, in verità, dirimente sul punto – si legge nella sentenza – circa il fatto che l’unica statuizione in grado di passare in giudicato nella pronuncia appellata (la pronuncia del Tar, contestata in parte dal Comune ndr) è quella relativa alla declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale”. In altre parole, il Consiglio di Stato specifica che “qualsiasi altra statuizione del giudice di primo grado diversa dalla declaratoria di difetto di giurisdizione è destinata ad esaurire la sua portata nel giudizio conclusosi con la sentenza appellata”. (Perché allora inserire una statuzione che non fa testo? Misteri del diritto).

Tornando allo scontro tra Comune e Moscati, il Tar e il Consiglio di Stato possono dire nulla. Ci sono volute due sentenze. Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile nella forma il ricorso del Comune, ma nella sostanza lo ha accolto. A sua volta il Comune ha dovuto far ricorso rispetto ad una sentenza del Tar – particolare – che gli ha dato ragione. Indietro tutta: sarà l’arbitrato.

Una vicenda che non va strumentalizzata, ma che dimostra fino a che punto ci si può arrovellare in punto di diritto.

 

 



Source link

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here