
Il ricorso presentato al Tribunale del lavoro da Raffaele D’Elia contro la mancata contrattualizzazione per il ruolo di direttore dell’Azienda Consortile per i servizi sociali, è infondato. A stabilirlo, a margine dell’udienza odierna, il giudice del lavoro Monica D’Agostino che ha rigettato le richieste (leggi qui).
A sostegno delle proprie ragioni D’Elia, vincitore della selezione pubblica per la nomina a direttore generale dell’Ambito A04, aveva portato a sostegno la proclamazione, da parte della commissione esaminatrice presieduta dal segretario generale Vincenzo Lissa, della sua vittoria avvenuta con il 10 dicembre scorso, e l’arbitrarietà con cui, considerando conclusa la procedura, il sindaco di Avellino aveva deciso di astenersi dalla nomina.
Il Tribunale, come si legge nel decreto di rigetto, ha ritenuto però che nel caso di specie il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione di un incarico, non si basa su un periculum evidente, ma va accertato in concreto, in relazione alla specifica fattispecie in esame. «Chi – si legge nel decreto- ricorre all’art. 700 c.p.c. ha l’onere, sin dall’atto introduttivo, al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, e di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d’urgenza». Per il giudice manca anche l’attualità del periculum, essendo intercorso dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’azienda, 1 aprile 2019, e il ricorso depositato in data 4.6.2020. Ma il ricorso, secondo il Tribunale, è da rigettare anche per quanto concerne il pregiudizio lamentato (D’Elia aveva infatti ricordato come l’attività dell’azienda avrebbe dovuto avere inizio subito dopo la stipula della convenzione, di fatto sostituendosi al vecchio ambito sociale che invece ha continuato ad operare producendo atti a rischio nullità secondo il ricorrente). Per il giudice «alcuna prova concreta è stata fornita dal ricorrente in merito alla prospettata perdita di chances professionali, né in merito al mancato arricchimento del proprio bagaglio professionale. Ne consegue che ,come risulta evidente dalle stesse allegazioni attoree, non è stato, specificato quale nesso causale sussista tra una qualsivoglia lesione irreparabile del diritto della persona del ricorrente ( peraltro neppure prospettata) e la affermata lesione del diritto patrimoniale della stessa convenuta, mancando nella richiesta cautelare ogni circostanziata individuazione della sussistenza degli ulteriori pericula che possano dirsi conseguenza eziologica della lamentata lesione. Il carattere assorbente della pronuncia, esime il Giudice dall’affrontare l’esame di sussistenza dell’altro presupposto per l’accoglimento della domanda cautelare, cioè la parvenza di fondatezza della pretesa articolata». Nel rigettare il ricorso, contro il quale si era costituita come parte resistente l’azienda consortile, il Tribunale ha anche condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per 1.800 euro.
Se il primo tempo della partita giudiziaria è stato vinto dall’Azienda, in particolare dal sindaco Festa, quel che è certo è che se giocherà anche un secondo. Nei prossimi giorni D’Elia, assistito dall’avvocato Francesco Cigliano, presenterà reclamo contro l’ordinanza odierna e, a prescindere dal cautelare, andrà avanti anche con il ricorso ordinario per l’eventuale riconoscimento dei danni subiti dalla mancata contrattualizzazione.
