tutte le volte che ha funzionato. Ma ora c’è la Corte Costituzionale – Corriere dell’Irpinia

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Vincenzo De Luca non è un caso unico. Altri governatori prima di lui hanno provato a farsi un terzo mandato. E spesso ci sono riusciti. La Corte costituzionale in merito non si è mai pronunciata. Ora dovrà farlo sul ricorso del governo Meloni contro la legge regionale sul terzo mandato approvata dal consiglio regionale della Campania lo scorso novembre.

I giudici valuteranno la norma in base a quanto previsto dalla Costituzione, che all’articolo 122 prevede espressamente che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”.

Nel 2004 intanto è stata poi approvata la legge 165, che all’articolo 2, comma 1, lettera f, stabilisce che “le Regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità nei limiti dei seguenti principi fondamentali: […] f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto […]”.

Tuttavia, l’applicazione di questo principio non è chiara: secondo alcuni giuristi, il principio statale sarebbe immediatamente vincolante e non richiederebbe una specifica regolamentazione regionale, almeno nelle Regioni i cui statuti stabiliscono l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta. Secondo altri giuristi, invece, il principio statale avrebbe effetto solo dopo essere stato recepito dalla legislazione elettorale regionale.

La prassi sembrerebbe confermare quest’ultima interpretazione. Nelle elezioni regionali del 2010, infatti, sia in Lombardia che in Emilia-Romagna, sono rieletti per un terzo mandato i rispettivi Presidenti: Roberto Formigoni e Vasco Errani.

In Veneto, poi, nel 2012, Luca Zaia fa approvare una legge che recepisce il limite dei due mandati, ma il calcolo dei mandati inizia dal momento dell’entrata in vigore della norma. Questo “escamotage” consente a Zaia di azzerare il conteggio dei mandati, permettendogli di essere rieletto nel 2015 e nel 2020.

Una legge simile è approvata nel 2005 nelle Marche: nel 2015 il governatore uscente Gian Mario Spacca si candida per un terzo mandato, ma non è rieletto.

De Luca segue lo stesso schema di Zaia e Spacca. Solo che ora spetta alla Corte fare chiarezza. Una decisione importante non solo per De Luca. Se la Consulta si pronunciasse a favore del terzo mandato il principio potrebbe infatti estendersi anche ai sindaci dei comuni superiori a 15mila abitanti. E c’è chi, come Beppe Sala, sindaco di Milano già si prenota: “Sono d’accordo con Zaia e De Luca. In Europa, nessun Paese ha limiti di mandati per i sindaci, ad eccezione del Portogallo, che ne prevede tre. Noi, in Italia, dobbiamo sempre essere speciali?”.



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